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RUE - Quadro Normativo

Art.109 Adempimenti ed esecuzione delle opere

1. Adempimenti prima dell'inizio dei lavori. La legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi obbligatori prima dell'inizio dei lavori. Tra questi, a titolo esemplificativo:
- l'approvazione delle opere insistenti su beni culturali e ambientali (Dlgs 42/2004);
- l'autorizzazione e comunicazione di opere insistenti in aree soggette a vincolo idrogeologico;
2. Adempimenti successivi all'acquisizione del titolo e tempi d'esecuzione. È fatto obbligo all'intestatario del titolo abilitativo (o committente) di nominare il direttore lavori e unitamente allo stesso dare comunicazione per iscritto, anche con gli standard informatici definiti dall'Amministrazione, la data di inizio e fine lavori, citando i dati del titolo abilitativo rilasciato o acquisito e il nominativo dell'assuntore dei lavori.
3. Deposito dei progetti degli impianti e dichiarazioni di conformità. Decreto ministeriale 37/2008. (Vedi)
4. Esecuzione delle opere e relativi termini. L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. I termini per l'inizio e la fine dei lavori sono disciplinati dagli art. 16 della Lr 15/2013 e dell’art. 15 del Dpr 380/01. L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione comunale
5. Controlli sulla esecuzione delle opere. Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie. (Vedi)


Art. 110 Denuncia delle opere in cemento armato

Gli adempimenti sono disciplinati dagli artt. 65 e 67 del Dpr 380/01 e dagli artt. 15 e 19 della Lr 19/2008. (Vedi) (Vedi)


Art.111 Adempimenti in materia sismica

Procedure. Per gli adempimenti procedurali obbligatoriamente previsti per le costruzioni in zona sismica è fatto rinvio a quanto stabilito dal Dpr 380/2001, in particolare dall'art. 93 e seguenti. Dal 1 giugno 2010 trova piena applicazione il regime normativo disciplinato dalla Lr 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia pertanto integralmente alla procedura disciplinata dalla citata norma regionale e alle disposizioni contenute negli atti di indirizzo e delibere emanate dal legislatore regionale. (Vedi)   (Vedi)


Art.112 Disciplina di cantiere

Per le procedure si rinvia alle Disposizioni Tecnico Organizzative.


Art.113 Scheda tecnica descrittiva

Abrogata dalla Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.114 Certificato di conformità edilizia e agibilità

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)